Art. 40 Doveri degli Arbitri
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, fatto salvo il disposto dell’art. 23, comma 3 lett.
o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità in unica soluzione entro il mese di marzo.